Nel presente articolo passiamo in rassegna le principali agevolazioni, attualmente previste dalla normativa nazionale, per l’assunzione di personale dipendente.
Laureati e Dottori di ricerca
Per il 2019, è previsto un incentivo per l’assunzione dei laureati e dottori di ricerca che si sono distinti positivamente nel loro percorso accademico. La Legge di Bilancio 2019 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo per un periodo di dodici mesi, nel limite di 8.000 euro, se assumono a tempo indeterminato:
• laureati che abbiano ottenuto la laurea magistrale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
• dottori di ricerca, che abbiano ottenuto il titolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
L’agevolazione è riconosciuta anche le assunzioni a tempo parziale (in questo caso l’importo viene proporzionalmente ridotto) e per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a indeterminato, sempre comprese tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati che abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva dove viene assunto il giovane, nei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è una vera e propria “dote individuale”: per le assunzioni agevolate per cui sia stato fruito solo parzialmente, in caso di nuova assunzione l’esonero contributivo sarà riconosciuto ai datori di lavoro per il periodo residuo. La seconda assunzione deve avvenire sempre entro il 31 dicembre 2019.
È ammessa la cumulabilità con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, riconosciuti a livello nazionale e regionale.
Le modalità operative per la fruizione dell’esonero contributivo saranno illustrate prossimamente in una circolare INPS.

Apprendistato
Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 81/2015: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante;
apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per la regolamentazione della disciplina dell’Apprendistato è bene sapere che la normativa è stata recepita con modalità differenti a livello regionale.
Il Decreto Legislativo n.150/2015 ha posto una particolare attenzione agli incentivi rivolti alle due tipologie correlate alla creazione di un sistema duale di alternanza scuola-lavoro.

Gli incentivi possono essere di diverso tipo.

Lavoratori beneficiari Naspi
La legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, ha previsto un incentivo per i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) che dall’1 maggio 2015 è stata sostituita dalla NASpI.

L’ammontare del beneficio è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Il diritto all’incentivo è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

A tal fine il datore di lavoro che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

La Circolare INPS n.175/2013 chiarisce le modalità operative per fruire del beneficio.

Contratti di solidarietà espansivi
I contratti collettivi aziendali, stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, possono prevedere un incremento di occupazione tramite una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già in forza presso l’azienda.
I contratti di solidarietà espansivi, infatti, a differenza di quelli difensivi, nati per fronteggiare alle crisi aziendali ed evitare conseguentemente la riduzione del personale, hanno come finalità di agevolare nuove assunzioni nel caso di aziende in espansione.
In questi casi ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato un contributo a carico dell’INPS per ogni mensilità di retribuzione, pari per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
L’art. 41 del Decreto Legislativo n.148/2015 riconosce poi una specifica agevolazione per i datori di lavoro che assumano lavoratori tra i 15 e i 29 anni, durante i primi tre anni del contratto e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore. In questi casi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
Per usufruire di questi benefici, il datore di lavoro non deve:
• Aver ridotto il personale o effettuato sospensioni in regime di CIGS nei dodici mesi precedenti all’assunzione
• Ridurre nell’unità produttiva la percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile – o di quest’ultima se inferiore – a meno che ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo aziendale per compensare una disparità di genere.
Inoltre è previsto un ulteriore vantaggio normativo, oltre a quello contributivo: i lavoro assunti a tempo indeterminato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
Possono essere coinvolti in tali processi di turnover generazionale i lavoratori che abbiano un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia.
Ai lavoratori che accettino di trasformare il proprio orario di lavoro da full-time a part-time (non superiore al 50% dell’orario precedentemente svolto) spetta un trattamento di pensione cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione. La cumulabilità durerà fino al momento della completa quiescenza, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
I contratti di solidarietà espansivi devono essere depositati presso l’ITL territorialmente competente che accerterà l’effettiva corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate prima di concedere l’agevolazione contributiva.
Il D. Lgs. 185 del 24 settembre 2016 ha introdotto la possibilità di trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi per incrementare le assunzioni, favorire l’inserimento di nuove competenze e il ricambio generazionale. Tale trasformazione, che deve avvenire rispettando i presupposti dei contratti di solidarietà espansivi, può riguardare solo i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore a quella precedentemente concordata. I lavoratori riceveranno un’integrazione salariale pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto con obbligo a carico del datore di lavoro di integrare tale trattamento fino alla misura dell’integrazione salariale originariamente prevista, tenendo presente che tale integrazione non è imponibile ai fini previdenziali.

Over 50 e donne nella legge 92/2012
La Legge 92/2012, se da un lato ha abrogato il contratto di inserimento (artt. 54 e ss D.Lgs. 276/2003), volto a garantire la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente deboli, ha introdotto degli incentivi contributivi in favore di lavoratori over 50 e delle donne rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati secondo il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017.

Riguardo ai lavoratori ultracinquantenni essa ha in particolare previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, vi sia la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; inoltre, se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione; mentre nel caso in cui l’assunzione venga effettuata ab origine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato, questa deve necessariamente intervenire entro la scadenza del beneficio. Al riguardo vengono formulati i seguenti esempi:
• Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto (quindi dopo che sono decorsi i dodici mesi). In questa ipotesi spetta l’incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio per la trasformazione.
• Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese (quindi quando ancora non sono decorsi i dodici mesi). In questa ipotesi, invece, spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto.
In favore delle donne, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, è prevista una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, per l’assunzione di:
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze (Decreto Interministeriale del 28 novembre 2018 per il 2019);
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.

Contratto per sostituzione
• Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.
• Gli incentivi contributivi spettano all’azienda fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
• Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest’ultima ha ottenuto.
• Per beneficiare della riduzione, le aziende interessate devono attestare con autocertificazione che l’assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che i dipendenti sono meno di 20.

Per il rispetto di tale requisito dimensionale, vanno ricompresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.

Non vi rientrano, invece, gli apprendisti, i lavoratori assunti provenienti da esperienza socialmente utili o di pubblica utilità, nonché tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, ecc.).
• Il lavoratore può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: l’INPS, con il messaggio n.28/2001, ha affermato che lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del sostituito.
• Regole specifiche sono in vigore per le aziende agricole e quelle operanti nel settore dello spettacolo.
L’interpello n.18/2015 chiarisce l’ammissibilità dell’incentivo anche per le assunzioni degli iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.

Disabili
La Legge 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per un periodo di trentasei mesi per favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica. Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015 recante le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il contributo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Mentre il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro utilizzato.
Il Decreto ha previsto una modalità di accesso all’incentivo semplice e diretta. Il datore di lavoro dovrà fare un’apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare n.99/2016.
La norma prevede che l’incentivo sia riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.
Nuove risorse finanziarie sono state destinate all’incentivo con la Legge di Bilancio 2019.
Inoltre, tramite il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili è finanziato il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Gli accomodamenti includono l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa della persona con disabilità e la formazione per il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Tirocini formativi (Stage)
Per il tirocini non sono previsti incentivi all’assunzione in quanto non si tratta di un rapporto di lavoro ma di un periodo formativo on the job.
Le Linee guida per i tirocini extracurriculari del 25 maggio 2017 hanno introdotto, però, dei meccanismi premiali per i soggetti ospitanti che offrono un’opportunità di lavoro ai loro stagisti. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno superare il limite quantitativo previsto per l’attivazione dei tirocini che ne loro caso è pari al 10%. Questo limite potrà essere superato se assumeranno almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti tramite contratti a tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi, anche con orario part time al 50%.
Il tirocinio è poi una delle misure del Programma Garanzia Giovani, rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non fanno formazione e non lavorano (NEET). Le Regioni stabiliscono le risorse destinate all’attivazione dei tirocini e le modalità di erogazione dell’indennità di partecipazione. Con l’avvio della nuova fase del Programma, anche la misura dei tirocini sarà oggetto di un restyling.
Sebbene il Super Bonus Occupazione per le trasformazioni dei tirocini non sia più attivo, i datori di lavoro che assumono gli iscritti a Garanzia Giovani possono richiedere il nuovo Incentivo Occupazione NEET.