Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Codice Etico (di seguito, il “Codice”) reca i princìpi guida del comportamento di tutti i soggetti (di seguito, i “Soggetti” e, singolarmente, il “Soggetto”) che, a qualsiasi titolo, operano presso lo Studio Tributario, Legale, Lavoro Roberto Ciocca (di seguito lo “Studio”) e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità che i Soggetti devono applicare.
2. L’attività dei Soggetti deve essere conforme alla posizione di indipendenza propria dell’attività di dottore commercialista, ai compiti di garanzia affidati ai dottori commercialisti, all’imparzialità dell’attività dei dottori commercialisti nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.
3. Il Codice si applica a tutti coloro che operano presso lo Studio sotto qualsiasi forma, a tempo pieno o a tempo parziale, in forma di lavoro subordinato o non subordinato, ai praticanti, ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare lo Studio per effettuare studi o ricerche.
4. Restano ferme le norme di legge e deontologia applicabili ai dottori commercialisti, cui i Soggetti comunque si conformano, per quanto di loro spettanza e competenza.
Art. 2 – Disposizioni generali
1. Ciascun Soggetto si impegna a rispettare il Codice e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà.
2. Ciascun Soggetto evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel Codice.
3. I rapporti tra lo Studio e ciascun Soggetto sono improntati a fiducia e collaborazione. Ciascun Soggetto si adopera affinché le relazioni con ciascun altro Soggetto siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.
4. Ciascun Soggetto conforma la propria attività e l’uso dei beni dello Studio ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.
5. Ciascun Soggetto dedica al lavoro d’ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti.
6. Ciascun Soggetto limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni.
7. Nelle relazioni con l’esterno, ciascun Soggetto si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte di tutti coloro che entrano in contatto con lo Studio; mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.
Art. 3 – Imparzialità
1. Ciascun Soggetto opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall’effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con tutti coloro che sono interessati a qualunque titolo all’attività dello Studio, ciascun Soggetto non assume impegni né formula promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.
3. Ciascun Soggetto, fermo il diritto di associazione e il diritto di adesione a partiti politici e sindacati, comunica ai titolari dello Studio l’adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possano influenzare lo svolgimento delle funzioni d’ufficio.
Art. 4 – Integrità
1. Ciascun Soggetto non utilizza lo Studio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali.
2. Ciascun Soggetto non si avvale della posizione che ricopre nello Studio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Nei rapporti privati, ciascun Soggetto evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.
3. Ciascun Soggetto non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell’attività d’ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
4. Ciascun Soggetto evita di ricevere benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l’indipendenza di giudizio e l’imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di tutti coloro che siano comunque interessati all’attività dello Studio o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore.
5. Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico valore, ciascun Soggetto è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai titolari dello Studio.
Art. 5 – Norme particolari
1. Fuori dell’ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, ciascun Soggetto non sollecita né riceve comunicazioni a lui destinate, né invia missive non autorizzate.
2. Ciascun Soggetto partecipa ai soli incontri e riunioni, anche informali, rilevanti per l’attività d’ufficio cui è autorizzato a prendere parte; evita inoltre contatti non autorizzati con destinatari anche indiretti dell’attività dello Studio o con chi fornisce o intende fornire beni o servizi all’Ufficio.
3. La partecipazione dei Soggetti a convegni, seminari e dibattiti è autorizzata sulla base dei criteri di trasparenza, competenza, opportunità e rotazione, previa dichiarazione circa l’ammontare dell’eventuale rimborso, gettone o compenso percepito a qualunque titolo, ovvero circa la fruizione di particolari benefici.
Art. 6 – Conflitto d’interessi
1. Ciascun Soggetto si adopera per prevenire situazioni di conflitto d’interessi con lo Studio e informa i titolari dello Studio degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza.
2. Ciascun Soggetto si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce ai titolari dello Studio ogni ulteriore informazione richiesta.
3. Ciascun Soggetto si astiene dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui è autorizzato, di precedenti datori di lavoro.
4. Ciascun Soggetto si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell’imparzialità dello Studio.
5. Ciascun Soggetto informa tempestivamente i titolari dello Studio degli eventuali contatti avviati, ai fini dell’assunzione di incarichi o di attività esterni allo Studio, con tutti coloro che siano interessati, anche solo potenzialmente, all’attività dello Studio.
6. Il presente Codice impegna ciascun Soggetto che cessi di prestare servizio presso lo Studio a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con lo Studio per un periodo di almeno due anni.
Art. 7 – Riservatezza
1. Ciascun Soggetto rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti.
2. Ciascun Soggetto osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.
3. In particolare, ciascun Soggetto non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso lo Studio e non rilascia informazioni relative ad atti stipulati o da stipulare.
4. Ciascun Soggetto consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nello Studio.
5. Ciascun Soggetto previene l’eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.
Art. 8 – Rapporti con la stampa
1. Ciascun Soggetto non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull’immagine dello Studio; qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, ne dà tempestiva notizia ai titolari dello Studio.
Art. 9 – Attività collaterali
1. Ciascun Soggetto informa i titolari dello Studio degli eventuali scritti ed articoli che intenda pubblicare nelle materie di competenza dello Studio.
2. Ciascun Soggetto non presta altre attività di lavoro subordinato o autonomo anche di consulenza in materie connesse con quelle di competenza dello Studio.
3. Ciascun Soggetto non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.
Art. 10 – Aggiornamenti del Codice
1. Il presente Codice può essere aggiornato sulla base della legislazione e dei principi deontologici sopravvenuti nonché sulla base dell’esperienza tempo per tempo acquisita.