06 Nov CREDITO RICERCA E SVILUPPO
EVOLUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S
In seguito all’introduzione del Piano Industria 4.0, il credito d’imposta R&S si sta dimostrando uno strumento importante di rilancio per le aziende, che sembrano apprezzarlo come volano degli investimenti in innovazione. Di anno in anno il legislatore è intervenuto sulla disciplina di questo strumento, variando l’intensità dell’aiuto ed anche le modalità di calcolo.
Qui di seguito riassumiamo brevemente le principali caratteristiche di questa norma.
COSTI AMMISSIBILI
I costi ammessi dalla norma al bonus sono:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di R&S;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. Finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo nell’attività di R&S;
c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale
Per le sole imprese senza obbligo di controllo legale dei conti è previsto un rimborso dei costi di certificazione, nella forma di un ulteriore credito d’imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di € 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. • La platea dei soggetti che ne potranno beneficiare si ridurrà a seguito delle nuove norme introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, previsto dalla L. 155/2017, che estende l’obbligo di nomina di un organo di controllo ad imprese prima esenti.
MODALITA’ DI CALCOLO ANNI 2017-2018
• La legge di Bilancio 2017 ha apportato modifiche significative all’originaria norma, prevedendo che la misura dell’aliquota del credito di imposta sia pari al 50% di tutte le “spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015”.
MODALITÀ DI CALCOLO ANNI 2019-2020
• L’aliquota del 50% si applica sull’eccedenza di costi in R&S rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionale al valore dei costi imputabili alle voci A) e C), descritte in precedenza, rispetto al totale dei costi in R&S sostenuti nell’esercizio agevolabile.
• Sulla parte residua si applica l’aliquota del 25%.
• Dal 2019, inoltre, diventano ammissibili anche i costi per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
• La valorizzazione di tali costi è tuttavia opzionale, ovvero l’impresa potrà evitare di considerarli, laddove ciò comportasse un beneficio inferiore.
CERTIFICAZIONE DEI COSTI
• In merito alla certificazione dell’apposita documentazione contabile la normativa non ha stabilito un contenuto minimo né uno schema predefinito; la certificazione può, quindi, essere redatta in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio ma non è richiesto il suo deposito insieme al bilancio; deve essere conservata con il bilancio ed esibita a richiesta con il bilancio e l’altra documentazione probatoria.
ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DEI COSTI
• Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi. Quest’obbligo documentale e di certificazione sussiste anche in riferimento agli investimenti pregressi sulla base dei quali è calcolata la media di riferimento (anni 2012-2014).
• La normativa e alcune circolari hanno indicato la documentazione minima necessaria per rendicontare i costi di R&S e documentare le attività svolte.
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE ED IMPONIBILITA’ DEL CREDITO
L’omessa indicazione del credito nel quadro RU costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’art. 8, c. 1 del D.L. 471/1997 (da € 250 a € 2.000). È ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.
• Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
• Tale obbligo non è a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione; pertanto, l’inosservanza non pregiudica il diritto all’agevolazione e la relativa fruizione. Tuttavia, la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
COSA CAMBIA DAL 2018
• Certificazione
– La certificazione dei costi diviene condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta: la compensazione del credito può avvenire solo dopo aver ottenuto la certificazione.
– La legge di Bilancio 2019, con effetto retroattivo già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, ha esteso l’obbligo della certificazione anche alle imprese soggette per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate).
– Dal 2018 la norma diviene più restrittiva, prevedendo che solo i revisori iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D. Lgs. 27.01.2010 possano certificare il credito. La norma precedente permetteva, invece, a tutti gli iscritti nel registro di svolgere tale attività.
• Relazione sulle attività di R&S
– Dal 2018 si deve redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Se l’attività è organizzata e svolta internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale di R&S e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Lo Studio Ciocca può seguire la Vostra azienda nella valutazione della convenienza del progetto di R&S, nella predisposizione della documentazione di supporto al progetto e nella redazione della certificazione necessaria per l’ottenimento del credito.