06 Nov INVESTIRE NELLE START UP E PMI INNOVATIVE – INCENTIVI
I soggetti passivi Irpef, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o Pmi innovative, possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta.
I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il D.M. 7.05.2019 contiene le istruzioni operative per la fruizione e applicazione delle agevolazioni senza far menzione delle novità previste dall’art. 1, c. 218 L. 145/2018 in quanto ancora soggette all’autorizzazione della Commissione Europea.
SOGGETTI ESCLUSI
• Le agevolazioni non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione Europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (Direttiva 2014/C 249/01);
2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.
RILEVANZA DELL’INVESTIMENTO AGEVOLATO
• I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli artt. 2444 e 2481-bis C.C..
• Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e quelli effettuati per il tramite delle altre societàdi capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
• I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE
Requisiti
• Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
– una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 e fino alla data di entrata in vigore del D. Mise 5.07.2019, entro 90 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5.07.2019;
– copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Ulteriori requisiti dopo 7 anni
• La PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento deve allegare:
– per un’impresa fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
– per un’impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
Certificazione
Qualora l’esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.
PMI INNOVATIVA
• Le PMI innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: .. fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti; .. senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
• Il Ministero dell’Economia ha precisato che anche le PMI innovative presenti sul mercato da oltre 7 anni e fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, possono essere destinatarie degli investimenti agevolati se attestano, con una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non avere ancora dimostrato il proprio potenziale di rendimento in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita.
• Non sussistono limiti di età nel caso di investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
• Il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:
– la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
– la riduzione di capitale, nonchè la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
– il recesso o l’esclusione degli investitori;
– la perdita di uno dei requisiti previsti da parte della start-up innovativa e dalla PMI innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle Imprese.